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Statuto

STATUTO E REGOLAMENTO

Art.I – Origini e cenni storici

          Molti cittadini stabiesi, quasi tutti operai del Regio Cantiere Navale, desiderosi di esercitare le pratiche religiose e specialmente il seppellimento dei poveri defunti, cercavano un luogo adatto per le loro riunioni.

          C’era in piazza Caporivo, una Cappella di proprietà dei fratelli Orazio e Felice Sansone che nel 1632 il giorno 22 di Aprile per atto del notaio Petraniello Sportiello avevano fondato una Cappellania perpetua di quattro Messe la settimana erogando la somma necessaria.

          Detta Cappella, per varie successioni, pervenne in proprietà ai Sigg.ri Don Domenico Casabono di Amalfi, Don Carlo Troise di Chieti e Donna Lucia Barbarise Trabucco di Napoli, i quali con istrumento del Notaio Bonadia del 30 Ottobre 1792 la donarono ai cittadini stabiesi Don Francesco Paolo Ferraro, Don Giovanni Viesti, Don Francesco Rescigno e Don Gaetano Cacace, i quali intervennero a nome proprio e di molti altri concittadini. Lo scopo della donazione era la erezione in detta Cappella di una nuova Confraternita sotto il titolo del SS.Crocifisso e delle Anime Sante del Purgatorio e perciò i cittadini suindicati ne formarono le Regole che furono sanzionate da S.M. il Re Ferdinando IV con Suo Decreto del 27 Luglio 1793 e riconosciute ed approvate dal Vescovo del tempo Mons.Ferdinando Crispo Doria con la sua bolla del 19 Agosto del 1793.

          Con successivo atto del 21 Agosto 1793 la Confraternita ricevette, dallo stesso Vescovo, il reale e corporale possesso.

          Ben presto però, il numero dei Confratelli crebbe rapidamente, e la Cappella del Caporivo si dimostrò insufficiente ad accogliere tutti per l’osservanza delle pie pratiche dettate dalle Regole. Per ovviare a tale inconveniente, gli Amministratori del tempo Don Giovanni Viesti, Don Geremia Giordano, e Don Salvatore Marulli presero a censo per l’annuo canone di ducati 70, redimibile, un comprensorio di case composto di vari vani inferiori e superiori, due oratori e locali annessi in via Gesù di pertinenza della Reale Azienda di Educazione, appartenenti, un tempo, ai Padri Gesuiti che erano stati espulsi dal Regno di Napoli, e ciò con strumento del 3 di Maggio del 1794 del Notaio Bernardo Capobianco di Napoli.

          In seguito a tale acquisto, la Confraternita decise di costruire una nuova Chiesa con la Terrasanta ed un Oratorio. Ottenuto il permesso reale il 10 Settembre del 1794 ebbe inizio la costruzione in economia sotto la direzione di Don Antonio Cioffi, Architetto. Il Vescovo Mons. Ferdinando Crispo Doria benediceva le fondamenta il giorno 8 di Gennaio 1795.

          La costruzione per mancanza di fondi, si protrasse a lungo e terminò, solamente alla fine del mese di Agosto del 1798. La Chiesa fu consacrata solennemente il 22 di Ottobre di quello stesso anno. La spesa complessiva fu di 7.000 ducati. La Confraternita, che è sempre stata fiorente, si è retta, per molto tempo, con Regole primitive del 1793, leggermente modificate a seconda delle varie situazioni.

          Nel 1946, il Vescovo, Mons. Federico Emanuel, emanò un nuovo Statuto che, in forma provvisoria, è stato osservato fino all’emanazione di quello attuale, secondo le Norme del Nuovo Codice di Diritto Canonico promulgate  dall’attuale Sommo Pontefice Giovanni Paolo II.

Art. II – Sede

La Sede della Confraternita è in Castellammare di Stabia, alla via Gesù,20, nella Parrocchia di S.Maria Assunta e S.Catello.

Art. III – Scopo

           La Confraternita è un’Associazione pubblica di fedeli a scopo, prevalentemente, di culto, la quale, a norma del Can.298 del Codice di Diritto Canonico, tende alla “promozione del culto pubblico e della dottrina cristiana e, mediante azione comune, all’incremento di una vita più perfetta, all’attuazione di altre opere di apostolato quali sono le iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà e di carità, di animazione dell’ordine temporale, mediante lo spirito cristiano”.

          A norma del can.120 del C.J.C., gode di personalità giuridica per il principio della perpetuità.

         Essa deve promuovere, negli associati, una chiara testimonianza di fede nel loro ambiente.

          A tal fine:

1) attua una piena, consapevole ed attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche;

2) partecipa a corsi formativi per l’approfondimento delle verità della fede promossi dalla Confraternita e ad agli incontri confraternali programmati annualmente dal Coordinamento della Zona Stabiese “Camminare insieme”

3) collabora attivamente nella pastorale parrocchiale e diocesana;

4) svolge attività caritative ed assistenziali a favore dei poveri, degli emarginati e degli ultimi della nostra società, tenendo in particolare conto i bisogni emergenti;

5) svolge attività culturali che favoriscono lo scambio di idee e la socializzazione;

6) promuove ogni iniziativa per una degna conservazione dei resti mortali degli iscritti e per la celebrazione dei riti in suffragio dei defunti medesimi nell’Ipogeo sottostante la Chiesa;

7)  collabora, a norma del can.328, con le altre associazioni di fedeli, soprattutto, con quelle esistenti nello stesso territorio;

Art.IV – Celebrazioni liturgiche e benefici spirituali

La Confraternita, a spirituale beneficio dei confratelli e delle consorelle  ed a suffragio di quelli defunti curerà la celebrazione:

a) di una Santa Messa domenicale e festiva;

b) di una Santa Messa, ogni primo lunedì del mese in suffragio dei confratelli e consorelle deceduti e delle anime sante del purgatorio;

c) della solenne commemorazione dei fedeli defunti con un sacro novenario;

d) di una Santa Messa, senza vincolo di tempo, in suffragio del confratello o della consorella deceduti.

Andranno poi, a spirituale beneficio dei confratelli e delle consorelle, ed a suffragio di quelli defunti, le celebrazioni liturgiche ulteriori e le opere di bene che il Sodalizio assumerà a suo carico.

Art. V - Autorità

          La Confraternita dipende esclusivamente dall’Autorità Ecclesiastica per quanto riguarda l’esistenza, il funzionamento e l’amministrazione, in conformità al can. 306 del Cod. di Diritto Canonico.

Art. VI – Fratellanza

a) possono iscriversi alla Confraternità come Confratelli e Consorelle persone di ambo i sessi,  di buona moralità e di provata fede religiosa.

b) La domanda di ammissione deve essere presentata al Priore della Confraternita, debitamente firmata dall’interessato/a e con l’indicazione delle proprie generalità ed indirizzo.

c) La domanda di iscrizione è sottoposta all’approvazione dei componenti l’Amministrazione.

d) Dopo la regolare accettazione il nuovo Confratello viene benedetto e gli viene imposto il medaglione con speciale e particolare rituale alla presenza degli iscritti che faranno da testimoni. Il nome del Confratello viene iscritto nel Registro della Confraternita.

e) Ogni Confratello e Consorella è tenuto:

-  a rispettare tutte le norme statutarie e quelle emanate sia dalla Confraternita che dall’Autorità Ecclesiastica;

-  al versamento della quota associativa e della quota sociale annuale stabilite dall’Amministrazione annualmente;

- a realizzare gli scopi principali della Confraternita richiamati dall’art.III.;

- a partecipare a tutte le funzioni liturgiche promosse dalla Confraternita e in special modo: il Novenario, la Commemorazione dei Fedeli Defunti        (24 Ottobre – 2 Novembre) e le feste di S.Lucia e S.Agnello.

- a partecipare, vestendo l’abito confraternale, alle processioni del Santo Patrono, del SS,Sacramento ed alle altre processioni d’obbligo;

- a visitare i confratelli e consorelle ammalati, secondo le modalità indicate dal Consiglio di Amministrazione, cercando di prestare l’aiuto possibile secondo il caso e le necessità, con tutta discrezione ed in spirito di cristiana carità e umana solidarietà.

f) Il Confratello o la Consorella può essere dimesso, dopo aver premessa una ammonizione,

- per assenteismo pluriennale (tre anni)

- per aver abbandonato la fede cattolica

- per essersi allontanato dalla comunione ecclesiale

- per morosità triennale nel versamento della quota sociale

g) Contro la rimozione da Confratello o Consorella, gli stessi hanno diritto di ricorso all’Autorità Ecclesiastica competente

- le dimissioni non toccano il diritto ai benefici spirituali a cui si aveva diritto come Confratello c Consorella

Art. VII Associati in vita e post mortem

Possono essere iscritti nel registro degli “Associati in vita” quelle persone che chiedono di essere ammesse al godimento dei benefici spirituali della comunità confraternale, senza diritto di partecipazione alle assemblee e di votazione attiva o passiva.

Gli associati sono tenuti al pagamento, una tantum, della quota associativa determinata dall’Amministrazione.

Sempre per l’associazione al godimento dei benefici spirituali quali suffragio, può essere richiesta l’iscrizione nel registro degli “Associati post mortem” di persone defunte.

Art. VIII – Patrimonio e mezzi finanziari

a) Il patrimonio è costituito:

 

1) beni mobili ed immobili, compresi i diritti sopra gli stessi, anche come concessioni amministrative, che sono o che entreranno nella proprietà e titolarità della Confraternita;

2) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

3) da eventuali donazioni, lasciati ereditari degli iscritti di estranei.

 

b) Con l’elezione di ogni nuova Amministrazione sarà redatto un    inventario dei beni patrimoniali dell’Ente. Tale documento sarà approntato e sottoscritto dagli amministratori eletti, da quelli uscenti e da tre Confratelli appositamente nominati dall’Assemblea.

c) Le entrate sono costituite:

- dalle quote dei Confratelli;

- da ogni entrata che concorre ad incrementare l’attivo della confraternita.

d) Prima gli amministratori eletti iniziano il loro incarico:

1)  gli stessi devono garantire con giuramento davanti  alla

Autorità Ecclesiastica competente o ad un suo delegato di svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative;         

2) deve essere accuratamente redatto un dettagliato inventario,

che essi devono sottoscrivere, dei beni mobili, delle cose preziose, dei beni culturali e delle altre cose possedute 

Art. IX – Esercizio Finanziario

 

L’esercizio finanziario si chiude al 31 Dicembre di ogni anno e il rendiconto, approvato dall’Assemblea dei Confratelli, viene trasmesso, a norma del can.319 all’Autorità Ecclesiastica entro il 31 Marzo successivo.

Art. X - Amministrazione

 

a) La confraternita è retta da un’Amministrazione composta da tre membri, con la qualifica di Priore e di Assistenti, eletti dall’Assemblea dei Confratelli per la durata di 5 anni.

b)  La carica di Priore viene ricoperta dal Confratello che ha riportato più voti, le cariche di Assistenti vengono ricoperte dai rimanenti eletti proporzionalmente ai voti riportati.

Il Priore non può essere rieletto per la terza volta consecutiva, e comunque il mandato di Priore non può durare più di dieci anni consecutivi.

c) L’Amministrazione designa tra i Confratelli il Segretario e il Tesoriere.

d) Alle elezioni hanno diritto di voto attivo e passivo tutti i Confratelli e le Consorelle regolarmente iscritti e che abbiano compiuto, nel giorno delle votazioni, i diciotto anni.

e) In caso di dimissioni o di decesso del Priore gli subentra nella carica il primo Assistente e in mancanza il secondo Assistente fino all’elezione del nuovo Priore.

f) In  casi di dimissioni o di decesso di altro componente del Consiglio di Amministrazione subentrerà il primo dei non eletti.

g) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Priore lo ritiene necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e comunque almeno due volte all’anno.

h) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

i) Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria della Confraternita ed è l’organo esecutivo della volontà assembleare in materia di straordinaria amministrazione.

j)                    Il Priore rappresenta legalmente la Confraternita nei confronti dei terzi e in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successiva.

Art.XI – Direzione Spirituale

Il Padre Spirituale nominato direttamente dall’Ordinario Diocesano, a norma del can. 317 del Cod. di Diritto Canonico provvede alla formazione religiosa dei Confratelli ed è responsabile dell’esercizio del culto nella Chiesa della Confraternita.

Partecipa inoltre alle riunioni dell’Amministrazione con parere esclusivamente consultivo.

Art.XII – Assemblee

a) I Confratelli sono convocati in assemblea, ai sensi del can.309, mediante comunicazione personale oppure per mezzo di editto pubblico affisso alla porta della Chiesa sede dell’Ente. L’avviso di convocazione dovrà contenere gli argomenti all’ordine del giorno e dovrà essere inoltrato o affisso almeno otto giorni prima dell’adunanza.

b) L’assemblea ordinaria, che dovrà essere convocata almeno una volta all’anno, delibererà sul rendiconto finanziario, sugli indirizzi e direttive generali dell’Ente, sulle spese straordinarie e su quanto altro è ad essa demandato per legge o per statuto; il tutto con ratifica dell’Autorità Ecclesiastica. (Can.305).

c) Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea tutti i Confratelli. L’esercizio del diritto è strettamente personale e quindi non delegabile.

d) L’Assemblea dei Confratelli, salvo il caso in cui intervenga un rappresentante dell’Autorità Ecclesiastica, è presieduta dal Priore, o da un suo delegato. Delle riunioni assembleari si redige processo verbale firmato dal Presidente o dal Segretario.

e)  Le riunioni assembleari sono valide, in prima convocazione, con la maggioranza degli iscritti più uno; in seconda convocazione, con l’intervento di almeno un quinto. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei presenti.

f) Per deliberare su affari di ordinaria amministrazione (quali: vendita di proprietà immobiliari, modifiche estetiche e/o strutturali della sede della Confraternita, spese o investimenti superiori a cinquanta milioni), sarà necessaria la previa comunicazione all’Ordinario Diocesano dell’adunanza e degli argomenti all’ordine del giorno; il deliberato sarà valido solo a seguito del visto di approvazione di detta Autorità.

g) Qualora almeno un quarto dei Confratelli lo ritenga necessario, viene convocata un’assemblea straordinaria, il cui ordine del giorno deve essere chiaramente motivato dai richiedenti.

Art. XIII – Controversie

a) Eventuali  controversie tra i Confratelli, o tra questi e l’Ente o un suo organo, saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall’assemblea: essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

b) L’eventuale ricorso contro il loro deliberato sarà esaminato dall’Ordinario Diocesano.    

Art. XIV -  Norma transitoria

Nella prima attuazione di quanto disposto dall’art.VII (Associati in vita e post mortem), anche per venire incontro alle esigenze degli associati che non sono più in grado (o non intendano) di partecipare oltre alle celebrazioni liturgiche ed alle attività associative della Confraternita e ad evitare che possano incorrere nei provvedimenti previsti dall’ Art. VI, comma f), i fratelli e le consorelle saranno invitati a decidere se restare tali, sottoscrivendo apposita dichiarazione d’impegno a partecipare a tutte le attività religiose e sociali del Sodalizio o ad essere trasferiti nel registro degli associati in vita.
In quest’ultima ipotesi, continuando a corrispondere la quota sociale annua, conserveranno i benefici spirituali “ad personam” previsti per gli iscritti ordinari.
L’invito avverrà a mezzo di apposita lettera con l’intesa che, trascorsi giorni trenta dalla ricezione, la mancata risposta comporterà l’automatico trasferimento nel registro degli “Associati in vita”. Il confratello o Consorella trasferito nel registro degli “Associati in vita”, sottoscrivendo successivamente l’apposita dichiarazione d’impegno, può sempre rientrare nel novero dei Confratelli Ordinari riacquisendo il diritto di voto attivo e passivo sei mesi dopo il nuovo rientro.
Art. XV – Rinvio ad altre norme

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicheranno le norme del Codice di Diritto Canonico e le altre leggi ecclesiastiche.

 

           Il Padre Spirituale                                            Il Commissario Arcivescovile

          Don Ciro Esposito                                                           Franco Lione

Castellammare di Stabia 9 dicembre 2003



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Le confraternite nell'oggi della Chiesa sinodale.

Data di publicazione: Lunedì, 19.12.2022   

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